Obbligo assicurativo: normativa e implicazioni
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-111) ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro danni causati da eventi catastrofali.
Il termine iniziale per l’adeguamento era fissato al 31 dicembre 2024, ma è stato prorogato al 31 marzo 2025 con il decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. 202/2024). Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente esteso fino al 31 dicembre 2025.
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le aziende estere con una sede operativa stabile nel Paese, purché iscritte al Registro delle imprese. Queste devono assicurare determinati beni aziendali contro eventi naturali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.
La normativa fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, specificando che i beni da assicurare corrispondono alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:
- Terreni e fabbricati,
- Impianti e macchinari,
- Attrezzature industriali e commerciali.
Il D.M. MEF n. 18/2025, pubblicato il 27 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 14 marzo 2025, ha chiarito le modalità operative per l’applicazione dell’obbligo assicurativo.
Chi deve assicurare gli immobili in locazione?
Un aspetto che sta generando dubbi riguarda chi debba assicurare gli immobili in affitto: il proprietario o l’inquilino (conduttore)?
Inizialmente, sembrava che l’obbligo valesse solo per i beni di proprietà delle imprese, poiché la norma richiama le voci del bilancio relative agli asset aziendali. Tuttavia, due successivi interventi legislativi hanno chiarito la questione:
- L’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 155/2024 (convertito in L. 189/2024) ha stabilito che l’obbligo si estende a tutti i beni impiegati nell’attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà o in affitto.
- Il D.M. 18/2025 ha confermato questa interpretazione, ribadendo che i beni da assicurare sono quelli utilizzati dall’impresa a qualsiasi titolo, non solo quelli di sua proprietà.
Il ruolo del conduttore
Di conseguenza, l’inquilino di un immobile commerciale o industriale è tenuto a stipulare l’assicurazione, anche se non è il proprietario.
L’interpretazione più accreditata è che l’inquilino debba stipulare la polizza come “assicurazione per conto altrui” (art. 1891 c.c.), ossia una polizza intestata a sé stesso, ma a beneficio del proprietario dell’immobile.
Questa soluzione si basa su diverse considerazioni:
- L’inquilino è il principale beneficiario dell’uso dell’immobile: se il locale viene distrutto, è lui a subire l’interruzione dell’attività.
- La ricostruzione dell’immobile consente all’inquilino di riprendere l’attività senza perdite prolungate.
- L’impresa ha interesse a garantire la continuità operativa.
Tuttavia, questo approccio presenta delle criticità:
- Il costo della polizza è a carico dell’inquilino, ma il principale beneficiario è il proprietario dell’immobile.
- Si renderà necessaria quindi una rinegoziazione contrattuale tra proprietario e inquilino per redistribuire i costi, ad esempio con una riduzione del canone di locazione.
Conseguenze in caso di mancato adempimento
Se un’impresa non stipula la polizza obbligatoria, rischia di perdere l’accesso a contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
Se un’impresa non si conforma all’obbligo di assicurarsi contro i danni derivanti da catastrofi naturali, come stabilito dalla Legge 213 del 30 dicembre 2023 e dal Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, si espone a diverse conseguenze negative:
- Esclusione da contributi e agevolazioni pubbliche: Le imprese che non rispettano l’obbligo di assicurazione possono essere escluse da contributi statali, incentivi fiscali, e altre forme di agevolazioni pubbliche. Questo può rappresentare un significativo svantaggio competitivo.
- Mancato indennizzo in caso di evento: In assenza di una polizza assicurativa, l’impresa non avrà diritto a ricevere indennizzi per danni subiti in seguito ad una catastrofe naturale, esponendola a potenziali perdite economiche gravi e difficilmente sostenibili.
- Responsabilità degli amministratori: Gli amministratori delle imprese che non adempiono a questo obbligo legale possono essere ritenuti responsabili per i danni subiti dall’impresa a seguito di una catastrofe non coperta da assicurazione. In tali circostanze, i soci dell’impresa possono intentare azioni legali contro gli amministratori per il recupero dei danni e per la negligenza nel non proteggere l’azienda.
Esempio pratico: Un commerciante in affitto
Un negozio di abbigliamento situato in un centro commerciale deve seguire questi passaggi:
- Verificare se il proprietario ha già stipulato una polizza catastrofale (se sì, l’obbligo non ricade su di lui).
- Se la polizza non esiste, stipularne una per conto del proprietario.
- Eventualmente negoziare con il proprietario una riduzione del canone di locazione per compensare il costo della polizza.
Conclusione
L’obbligo assicurativo per le imprese si estende anche agli immobili in affitto, con il conduttore responsabile della stipula della polizza.
Per evitare problemi, proprietari e inquilini dovrebbero accordarsi su soluzioni equilibrate, come la condivisione del costo della polizza o la riduzione del canone di locazione.
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